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Intrusione in casa: il cane che ruolo può avere a riguardo?

lentepubblica.it • 19 Luglio 2019

intrusione-casa-caneSecondo la legge il cartello “attenti al cane” è solo una precauzione, non avente valore legale e che quindi non giustifica il padrone dall’eventuale aggressione ad una persona da parte del proprio cane. Vediamo la legge in questione più nel dettaglio.


In caso di intrusione in casa, il cane che ruolo può avere? Il cartello ha una qualche funzione? E se il cane aggredisce un passante? Rispondiamo insieme a queste domande.

Il cartello che funzione ha?

Il cartello “attenti al cane” non è necessario, non è obbligatorio, di conseguenza non è sufficiente a esonerare il proprietario dalla responsabilità per i danni o le lesioni causate dal suo cane. Il proprietario ha infatti l’obbligo di fare di tutto per evitare che questo aggredisca o azzanni eventuali passanti o ospiti. Può fare ciò mediante l’uso di un guinzaglio, di una museruola, o relegarlo all’interno di un recinto. Se il cane scappa, il padrone resta ugualmente responsabile anche se ha esposto il cartello in questione, poichè non ha garantito un’adeguata custodia del proprio cane. Il cartello “attenti al cane”, quindi, non esclude il risarcimento dei danni a carico di questi. È quanto chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 17133.

 

Le sanzioni in merito

I danni causati dall’animale in custodia sono disciplinati sia dal codice penale che dal codice civile.

In particolare:

  • Il codice penale stabilisce che chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, deve pagare una sanzione che può variare da 25 euro a 258 euro;
  • Il codice civile invece stabilisce che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

In ogni caso, deve essere sanzionato non solo il proprietario ma anche chi ha la disponibilità momentanea del cane. Quindi individui come il dog-sitter o chi dà da mangiare in via abituale ai cani randagi. Mentre la responsabilità penale richiede sempre la colpa, la responsabilità civile esclude la condotta in malafede, in quanto:

  • Nel caso della responsabilità civile, l’obbligo di risarcimento scatta per il semplice fatto di avere un rapporto diretto con l’animale;
  • Per quanto riguarda la responsabilità penale, il reato scatta per il fatto di non aver garantito un’adeguata custodia del proprio cane.

Il cartello “attenti al cane” è quindi una semplice precauzione ed ha quantomeno l’utilità di mettere in guardia i terzi ed evitare che entrino nel recinto se non dopo aver ottenuto il permesso del proprietario.

 

Ospiti nella propria abitazione

Facendo riferimento all’obbligo del proprietario di garantire il pieno controllo sul proprio cane, affinché dei visitatori non corrano alcun rischio, è bene, semplicemente, confinare il prorpio cane, così da evitare il contatto accidentale con l’ospite.

Non malintenzionato

Molto importanti, e soprattutto necessarie, le cautele che occorre approntare a tutela degli estranei inoffensivi come un postino o l’idraulico. Questo per fa sì che bambini o vicini, pur restando fuori dalla recinzione, magari toccandola per i più svariati motivi, possano rimanere in sicurezza, al riparo da morsi accidentali.

Ovviamente, se l’estraneo, sebbene inoffensivo e non malintenzionato, abbia superato tali barriere, la responsabilità su quel che gli può accadere col nostro cane sarà esclusivamente sua.

Ad esempio chi scavalca la recinzione per recuperare un oggetto di sua proprietà, anziché suonare e chiederne la restituzione. E’ il caso anche di quegli individui intenti ad accarezzare il cane da oltre la recinzione, introducendo un dito o una mano.

Malintenzionato

La questione si fà più complicata se entra in gioco l’intrusione in casa, perciò vediamo il ruolo del cane.

Fin qui i giudici hanno sempre detto che affinché una difesa, sia legittima, occorre che essa sia proporzionata all’offesa, o al pericolo di offesa. Per questo, presupponendo che l’intruso metta in pericolo (solo) i beni patrimoniali di chi vi abita, la difesa contro il ladro deve limitarsi a reazioni di scarsa offensività fisica.

Poichè il valore della difesa delle proprietà è pur sempre di rango inferiore rispetto quello dell’integrità fisica del ladro. Quindi vanno bene, ad esempio, a vetri spezzati sui bordi dei muri di cinta, a cani minacciosi e con atteggiamento intimidatorio.

Diverso è, se poi l’intruso si mostra aggressivo contro i proprietari dell’abitazione. Lì i valori in gioco tra “intruso” e “proprietario”cambiano, assieme alla soglia di legittimità della difesa. I giudici quindi, a posteriori, devono valutare la proporzionalità della cosa tenendo conto anche dell’incidenza dei fattori emotivi. Essi infatti possono influire sulla capacità valutativa della vittima e determinati dalla sorpresa e dalla concitazione del momento.

In sintesi, per legge, è proporzionata la reazione armata, da parte di chi si trova un intruso in casa (o sul luogo di lavoro) quando non vi sia desistenza e vi sia anche solo un pericolo di aggressione, armata o meno. Vuoi per difendere la propria o l’altrui incolumità, vuoi per difendere anche soltanto i beni, propri o altrui. Il che ha introdotto una sorta di licenza di sparare, dunque con possibilità di esiti mortali, nelle predette condizioni di pericolo.

Conclusioni

Sulla questione dei limiti di legittimità dell’impiego difensivo del cane da guardia, quindi, per i medesimi motivi che spingono il proprietario alla reazione armata, l’uso del cane come arma difensiva contro l’intruso è giustificata. Questo avviene solo se sussistono le precondizioni di pericolo per l’incolumità dei dimoranti, che indefettibilmente si verificano in ogni caso di intrusione domestica a scopo furtivo.

Se, pertanto, il pericolo di aggressione fisica che è implicito e manifesto in tali frangenti, giustificherebbe di per sé l’uso di un’arma da fuoco, non si vede perché non debba giustificare il dispiegamento di un cane da guardia, che comunque rimane meno letale di un arma da fuoco.

Fonte: Redazione lentepubblica.it
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